Amatori Rugby Torre del Greco
dal 1965
venerdì, 30 luglio 2010 :
11/06/2010 09:32 ...... -- 11/06/2010 09:31 .... -- 18/03/2010 10:11 Classifiche UFFICIALI aggiornate al 18/03/10 -- 12/03/2010 15:49 Classifiche UFFICIALI aggiornate al 12/03/10 -- 29/01/2010 11:05 Classifiche UFFICIALI aggiornate al 28/01/10 --

Statuto

STATUTO

Titolo 1°

Disposizioni generali

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Rugby Torre del Greco (in seguito denominata ASD Amatori o associazione).

I colori sociali sono: il rosso, il bianco ed il blu.

L'Associazione ha sede legale in Torre del Greco in Viale della Gioventù n°15, ma potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale.

Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative, dipendenze periferiche, uffici di rappresentanza e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 2 - Fine non lucrativo e democraticità.

 

L'ASD Amatori non ha fini di lucro.

Durante la vita dell'Associazione, non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le proprie attività.

Articolo 3 - Scopi Sociali

 

L'ASD Amatori si propone di:

  • a) di sviluppare e potenziare la pratica sportiva, favorendone la diffusione con ogni intervento ed iniziativa utili allo scopo.
  • b) di diffondere in particolare, il gioco del rugby specie a livello giovanile, giuste le vigenti disposizioni federali.
  • c) di organizzare manifestazioni sportive e di partecipare ai campionati nazionali o regionali indetti dalla Federazione Italiana Rugby (FIR).

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà tra l'altro svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria d'impianti ed attrezzature sportive adibite alla pratica del rugby.

L'Associazione si pone infine:

  • 1) di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni d'attività motorio - sportiva dilettantistica di tutti, uomini e donne d'ogni età, condizione sociale e nazionalità, con attenzione particolare ai lavoratori, ai portatori di handicap, alle persone più esposte ai rischi d'emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive.
  • 2) di promuovere ed organizzare: corsi di formazione ed aggiornamento tecnico sportivo e culturale, attività di ricerca, studio e sperimentazione nell'ambito delle scienze motorie, stage, convegni conferenze, congressi, scambi sportivo - culturali nazionali ed internazionali.
  • 3) di sviluppare il proprio compito educativo favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità.
  • 4) di organizzare corsi e tornei di rugby prevedendo anche la possibilità di gestire una scuola rugby.

Articolo 4 - Scadenza

L'ASD Amatori ha scadenza illimitata, accetta lo statuto e i regolamenti della FIR e del CONI e s'impegna a rispettarli

Titolo 2°

Dei Soci

Articolo 5 - Ammissione

I soci dell'ASD Amatori di dividono in:

a) Fondatori

b) Effettivi

c) Atleti

d) Onorari

previa sottoscrizione della domanda d'ammissione che può essere presentata solo da chi ha compiuto la maggiore età.

Articolo 6 - Soci Fondatori

Sono soci "Fondatori", i promotori dell'ASD Amatori, la cui quota è stabilita periodicamente dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 7 - Soci Effettivi e Soci Atleti

Sono soci "Effettivi", quanti sono stati ammessi in tale qualità dai competenti organi sociali e svolgono attività societaria, la cui quota è stabilita periodicamente dall'Assemblea dei Soci.

Sono soci "Atleti", quanti sono stati ammessi in tale qualità dai competenti organi sociali e svolgono attività solamente sportiva. Il loro voto è limitato al tempo del periodo agonistico e la quota è stabilita periodicamente dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 8 - Soci Onorari

Sono soci "Onorari", coloro i quali vengono cooptati in tale qualità dai competenti organi, in quanto benemeriti del rugby dilettantistico torrese.

Articolo 9 - Garanti

I soci che esprimono in forma scritta, la disponibilità a far fronte ad eventuali esigenze di bilancio, aggiungono alla categoria d'appartenenza il titolo di "Garanti".

Ad essi, in virtù della loro disponibilità, è concesso un voto in più in sede assembleare per il periodo in cui sono garanti.

Il titolo di garante, dura il periodo coincidente con un esercizio finanziario e scadendo il giorno precedente all'assemblea di rinnovo della nuova compagine dirigenziale.

Il titolo di garante non è automaticamente rinnovabile. La disponibilità deve essere raccolta ogni anno sotto forma d'impegno scritto.

Articolo 10 - Contenuto dell'impegno del socio garante

I soci garanti s'obbligano, nelle forme previste dall'articolo 9 a concorrere in parti eguali, all'azzeramento d'eventuali deficit di bilancio o di momentanee esigenze di cassa.

Il versamento di tale somma di denaro non potrà, in nessun caso, essere superiore a cinque volte la quota fissata dall'assemblea per i soci fondatori ed effettivi alla data di sottoscrizione dell'impegno.

Fatta salva la corretta gestione, che è nella responsabilità del presidente e del Consiglio Direttivo, l'impegno del garante può essere inteso quale prestito senza interessi, a gestione in corso nella stagione sportiva.

Lo stesso si consolida, qualora l'assemblea ratifichi il disavanzo di gestione all'atto della votazione del bilancio consuntivo dell'anno in corso.

Articolo 11 - Decadenza

Decadono i soci fondatori, effettivi, atleti ed onorari che vengono meno ai principi statutari e morali dell'associazione.

Decadono i soci fondatori, effettivi, atleti che non concorrono economicamente al mantenimento della stessa.

Titolo 3°

Degli Organi

Capo I - enunciazione

Articolo 12 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'ASD Amatori:

  • a) L'Assemblea dei Soci
  • b) Il Consiglio Direttivo
  • c) Il Presidente
  • d) Il Collegio dei Revisori

Capo II - dell'Assemblea dei Soci

Articolo 13 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci Fondatori, Effettivi ed Atleti in regola con il versamento delle quote sociali.

In sede assembleare i voti sono così assegnati:

Soci Fondatori n. 3 voti cadauno

Soci Effettivi   n. 2 voti cadauno

Soci Atleti       n. 1 voto cadauno

Articolo 14 - Delega

In sede assembleare i soci possono farsi rappresentare da altri soci, facendo esibire regolare delega scritta, da annotare sul libro dei verbali. A capo di una stessa persona non è ammessa più di una delega.

Articolo 15 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea elegge tra i soci: Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo; approva il bilancio preventivo e consuntivo, delibera sull'indirizzo dell'attività sociale, elegge il Collegio dei Revisori ed in seguito di proposta formulata dal Consiglio Direttivo, delibera su ogni altra questione sottoposta alla sua competenza.

L'elezione del Presidente è subordinata alla presentazione, da parte dei candidati, di un programma biennale e di un bilancio preventivo annuale.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, devono, dopo il primo anno, presentare all'assemblea dei soci il bilancio consuntivo del primo anno e preventivo del secondo.

L'Assemblea, in relazione al bilancio presentato ed approvato, ha il potere di modificare l'ammontare delle quote dei soci e degli atleti per la successiva stagione sportiva.

Articolo 16 - Convocazioni Assembleari

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata, almeno una volta l'anno, dal Presidente dell'ASD Amatori; la stessa può procedere in seduta straordinaria di:

  • a) Convocazione del Presidente
  • b) Espressa delibera del Consiglio Direttivo
  • c) Richiesta proveniente dalla maggioranza dei soci.

 

In questi ultimi due casi, il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione dell'assemblea entro e non oltre 20 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 17 - Modo di Convocazione

L'Assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata postale o mano inoltrata ai soci, non meno di 7 giorni e non più di 30, prima della data fissata e contenente l'ordine dei lavori.

Articolo 18 - Delibere Assembleari

Le delibere assembleari vengono assunte ai sensi della disposizione di cui all'art. 21 del Codice Civile.

Articolo 19 - Organi assembleari

L'assemblea elegge tra i propri soci un Presidente ed un segretario ai quali è affidata la redazione del relativo verbale.

Capo III - del consiglio direttivo

Articolo 20 - Composizioni e compiti

Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 4 ad un massimo di 11 determina le linee programmatiche dell'attività; accerta che gli organi direttivi agiscano in conformità; redige, approva e presenta all'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi, delibera sull'ammissione dei soci, decide su quanto demandato al suo esame.

Il Consiglio Direttivo può emanare Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio, qualora lo ritiene, può anche affidare incarichi operativi a persone esterne ai suoi componenti, che rispondono allo stesso del proprio operato.

Articolo 21 - Convocazioni del Consiglio

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. Può riunirsi in seduta straordinaria in seguito a convocazione formulata dal Presidente o auto convocarsi su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 22 - Delibere Consiliari

Per quanto concerne la convocazione e la validità delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo, s'intende richiamato il disposto di cui agli artt. 17 e 18 del presente Statuto.

Articolo 23 - Incarichi consiliari

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Articolo 24 - Durata

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.

I componenti possono essere riconfermati per il successivo biennio, fatta eccezione per il Presidente che decade per il successivo biennio.

Il consigliere, assente ingiustificato per tre sedute consecutive, è considerato decaduto.

Il Presidente uscente, è membro di diritto del Consiglio Direttivo nel biennio successivo, senza diritto di voto, con la qualifica di Presidente Anziano.

Capo IV - Del Presidente

Articolo 25 - Rappresentanza legale

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, coordina ed indirizza le singole iniziative, esercita funzioni di controllo sull'attività del segretario, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, presenta allo stesso la relazione organizzativa ed amministrativa dell'A.S. Amatori Rugby Torre del Greco.

Articolo 26 - Assenza

Il caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente od in mancanza dal consigliere anziano.

Capo V - Collegio dei Revisori

Articolo 27 - Collegio dei Revisori

Il collegio dei revisori contabili, è composto di tre soci di cui almeno un fondatore, cui spetta la carica di Presidente. Esso verifica la contabilità dell'Associazione e redige una relazione d'accompagnamento al Bilancio annuale da presentare all'Assemblea dei soci.

Titolo 4°

Dell'esercizio Finanziario

Articolo 28 - Esercizio Finanziario

L'Esercizio finanziario va dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 29 - Mezzi di Finanziamento

I mezzi di finanziamento sono costituiti dalle quote versate dai soci, dagli atleti e da contributi e/o sovvenzioni provenienti da Enti o Privati.

Titolo 5°

Scioglimento

Articolo 30 - Liquidazione

In caso di scioglimento dell'ASD Amatori Rugby Torre del Greco, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri organismi che svolgono attività sportiva.

In tale ipotesi, l'assemblea dei soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori che agiscono ai sensi del primo comma del presente articolo.

Titolo 6°

Disposizioni finali

Articolo 31 - Modifiche Statutarie

Le disposizioni di cui al presente Statuto possono essere modificate dall'assemblea dei soci in seduta straordinaria previa iscrizione nell'ordine del giorno ed a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Articolo 32 - Richiamo legislativo

Per quanto non previsto dal vigente Statuto s'intendono richiamate e trascritte tutte le norme di legge vigenti in materia.

Approvato in prima stesura nell'assemblea del 16/9/99

Modifica n. 1 dell'Assemblea del 30/6/2001

Modifica n. 2 dell'Assemblea del 29/6/2002

Modifica n. 3 dell'Assemblea del 27/3/2004

Modifica n. 4 dell'Assemblea del 31/3/2007